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I VANTAGGI DEL FONDO PENSIONE

I VANTAGGI DEL FONDO PENSIONE ARTI & MESTIERI
Ottieni importanti benefici fiscali
Puoi risparmiare fino a 2.220€ l'anno*
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Puoi guardare al futuro con più serenità

FAQ

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI (FAQ)

I contributi versati nel Fondo Pensione Arti & Mestieri sono deducibili dal reddito imponibile - su cui viene calcolata l’Irpef- fino a un importo massimo di 5.164,27€ all’anno, il cosiddetto “plafond di deducibilità”. Il TFR non è deducibile dal reddito (e quindi non concorre al raggiungimento del plafond), ma viene versato al Fondo Pensione in sospensione di imposta.
Possono dedurre tutti coloro che pagano l’Irpef, si tratti di un lavoratore dipendente del settore pubblico o privato, un lavoratore autonomo o di un pensionato. Inoltre è possibile dedurre anche i contributi versati a favore di un soggetto fiscalmente a carico, compresi i minorenni, (sempre nei limiti del plafond di deducibilità di 5.164,27€) come è spiegato nella prossima risposta.
In caso di contribuzione ad un Fondo Pensione per conto di un soggetto fiscalmente a carico, anche minorenne, la deducibilità dei versamenti spetta direttamente al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (contabile bancaria).
Nel caso di un versamento fatto al fondo pensione da un conto corrente cointestato con il coniuge, la deduzione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale (circolare 19/E/2020).
In questi casi vale un altro vantaggio fiscale: quanto versato nel Fondo Pensione e non deducibile, perché eccedente la soglia annua di 5.164,27€, sarà fiscalmente esente in fase di erogazione della pensione integrativa. Quindi, i versamenti al Fondo Pensione che eccedono la soglia annua di 5.164,27€, pur non deducibili dal reddito, contribuiscono comunque ad integrare la pensione pubblica e a costruire un futuro finanziario più solido per gli aderenti.
Sì. Dal 1° gennaio 2018, infatti, il regime fiscale vigente per i lavoratori dipendenti privati è esteso anche ai dipendenti pubblici, con riferimento sia ai contributi versati sia alle prestazioni erogate.
Occorre però ricordare che i montanti delle prestazioni accumulate sino al 2017 restano soggetti al regime precedente, fissato dal D.Lgs. 124/93.
Sì. Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono godere della deducibilità dei contributi versati al Fondo Pensione di appartenenza fino a un massimo di 5.164,27€/all’anno, oltre ad altri importanti benefici fiscali in fase di accumulazione e di erogazione della prestazione.
Sì. Anche i pensionati possono godere della deducibilità dei contributi versati al Fondo Pensione di appartenenza fino a un massimo di 5.164,27€/all’anno. Inoltre, non vi è nessun obbligo di chiedere la liquidazione del Fondo e pertanto la deducibilità non ha limiti temporali.
Si ricorda che è possibile aderire a forme di previdenza complementare fino ad un anno antecedente la maturazione del requisito anagrafico previsto dalla previdenza obbligatoria per il trattamento pensionistico di base.
Il soggetto che abbia diritto a forme di “pensione anticipata” - percepita quindi prima del compimento dell’età massima pensionabile - potrà aderire a forme di previdenza complementare, purché l’iscrizione avvenga un anno prima della maturazione dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Questa regola generale ha due eccezioni:

    • soggetti che continuano a svolgere attività di lavoro dipendente: in tal caso l’adesione è possibile sempre a prescindere dal requisito anagrafico. I soggetti dovranno dimostrare l’attività lavorativa con una dichiarazione del datore di lavoro, cedolino stipendio, contratto di lavoro a tempo determinato in corso al momento dell’adesione.

    • soggetti che hanno superato l’età prevista, ma aderiscono a seguito del trasferimento da un altro Fondo Pensione. D’altra parte, non sono previsti limiti anagrafici alla partecipazione dell’aderente al Fondo Pensione che per sua natura non ha alcuna scadenza predefinita, pur essendo correlato all’erogazione di una rendita integrativa della pensione pubblica.
Il versamento effettuato dall’azienda a favore dei dipendenti concorre al raggiungimento del plafond di 5.164,27€ all’anno, ma non è deducibile dal dipendente, in quanto è già dedotto dall’azienda che lo effettua.
Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1º gennaio 2007, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, è consentito dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57€, pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85€ e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29€ annui.
Per i minorenni e i maggiorenni a carico dei genitori, si rimanda alla FAQ “anche il minore può dedurre”?
Gli eventuali capital gain sono tassati ad un’aliquota massima del 20%, ridotta rispetto al 26% dell’aliquota fiscale ordinaria applicata sulla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. Tuttavia, occorre ricordare che la quota di capital gain derivante dall’investimento in titoli governativi di Paesi appartenenti alla White List e titoli equiparabili (ad esempio quelli emessi dalla Banca Europea per gli Investimenti) è tassata con un’aliquota del 12,5%: l’aderente che opterà per un comparto bilanciato composto al 50% da azioni e dal 50% in titoli di Stato pagherà un’imposta sul capital gain del 20% per la componente azionaria e del 12,5% per quella obbligazionaria.
Per quanto riguarda le prestazioni liquidate sotto forma di rendita o sotto forma di capitale, occorre precisare che i proventi derivanti dai contributi versati successivamente al 1° gennaio 2007 vengono sottoposti a una tassazione del 15%. Questa aliquota cala in maniera inversamente proporzionale all’anzianità di adesione alla previdenza complementare; per chi vi ha aderito da più di 15 anni, l’aliquota si riduce dello 0,30% per ogni anno successivo di adesione, fino ad un massimo di sei punti percentuali. Ad esempio, chi ha aderito da 35 anni vedrà la propria aliquota ridursi sino al 9%.
Eventuali contributi non dedotti in fase di versamento non sono tassati in fase di erogazione della prestazione.

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*Più elevato è il reddito e, di conseguenza, l'aliquota marginale dell'IRPEF, maggiore diventa il vantaggio derivante dalla deducibilità fiscale dei versamenti al fondo pensione.
Ad esempio, se il reddito annuo lordo ammonta a oltre 55.000€ e i versamenti al fondo pensione sono di 5.164,57€ all'anno - pari al massimo annuo deducibile dal reddito - il risparmio risultante è di 2.220,52€. Il risparmio derivante dalla deduzione dei versamenti varia a seconda dell’aliquota Irpef di riferimento.



Il calcolo viene effettuato con le aliquote fiscali vigenti e nell'ipotesi che il soggetto della simulazione sia un lavoratore dipendente del settore privato o pubblico e non considera eventuali capital gain.
Per calcolare il vantaggio fiscale occorre tenere conto della differenza fra la retribuzione annua lorda e la somma di IRPEF e imposte regionali e comunali.
I risultati prodotti dalla presente simulazione non offrono formale garanzia di ottenere il vantaggio fiscale calcolato e non costituiscono una consulenza fiscale.

“ARTI & MESTIERI - FONDO PENSIONE APERTO” è soggetto alla vigilanza della COVIP. Fondo Pensione Aperto iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP al n. 63.
Sede legale: Milano, Corso Garibaldi 99

Contatti: clienti@animasgr.it anima@pec.animasgr.it
Il Fondo è stato istituito da Anima SGR e autorizzato dalla COVIP (www.covip.it)

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” della Nota Informativa. La Nota Informativa e il Regolamento del Fondo sono disponibili presso la sede di ANIMA, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito web. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell’aderente. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. ANIMA si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte.

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